Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro la regione Lazio in persona del Presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale del Lazio "modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, recante norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari, come modificato dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale" delibera dal Consiglio regionale del Lazio il 15 luglio 1998 riapprovata a maggioranza assoluta il 18 novembre 1998 ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, dichiarata vigente e comunicata il 24 novembre 1998. In riferimento alla nota n. 4106/uff. II datata 23 luglio 1998 relativa alla legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari", come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 e disposizioni in materia di personale", il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998, ha rilevato che il provvedimento e' censurabile per le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e correlati artt. 3, commi 3 e 4, ove prevedendo che il personale del ruolo Idisu (Istituto per il diritto agli studi universitari) messo a disposizione della regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbiche amministrazioni, possa su domanda essere immesso rispettivamente nel ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti enti e pubbliche amministrazioni, oltre a non prevedere l'applicazione della normativa statale in materia di mobilita' del personale, fra le aziende, enti locali, enti dipendenti della regione e la regione stessa, come peraltro previsto dall'art. 22 della medesima legge regionale n. 14/1996, esula dalla competenza legislativa regionale per quanto attinente la previsione che consente di disporre in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, riservata: allo Stato, anche in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che prevede che il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato tra le amministrazioni interessate.