Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria  ex  lege
 in Roma, via dei Portoghesi, 12;
   Contro  la  regione  Lazio  in  persona del Presidente della Giunta
 regionale  in  carica  per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  della legge regionale del Lazio "modifiche alla legge
 regionale 31 ottobre 1994, n. 51, recante norme per l'attuazione  del
 diritto   agli   studi  universitari,  come  modificato  dalla  legge
 regionale 16 maggio  1996,  n.  14,  e  disposizioni  in  materia  di
 personale"  delibera  dal  Consiglio regionale del Lazio il 15 luglio
 1998 riapprovata a maggioranza assoluta il 18 novembre 1998 ai  sensi
 dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, dichiarata vigente e
 comunicata il 24 novembre 1998.
   In  riferimento  alla  nota  n.  4106/uff. II datata 23 luglio 1998
 relativa alla legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale
 31 ottobre 1994, n. 51,  concernente:  "Norme  per  l'attuazione  del
 diritto   agli  studi  universitari",  come  modificata  dalla  legge
 regionale  16  maggio  1996,  n.  14  e  disposizioni  in  materia di
 personale", il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6
 agosto 1998, ha rilevato che il provvedimento e' censurabile  per  le
 disposizioni  di  cui  all'art.  2, commi 2 e 3, e correlati artt. 3,
 commi 3 e  4,  ove  prevedendo  che  il  personale  del  ruolo  Idisu
 (Istituto   per   il   diritto   agli  studi  universitari)  messo  a
 disposizione della regione o comandato presso enti  dipendenti,  enti
 locali  o  altre  pubbiche  amministrazioni,  possa su domanda essere
 immesso  rispettivamente  nel  ruolo  del  personale   degli   uffici
 regionali  o nei ruoli dei predetti enti e pubbliche amministrazioni,
 oltre a non  prevedere  l'applicazione  della  normativa  statale  in
 materia di mobilita' del personale, fra le aziende, enti locali, enti
 dipendenti  della regione e la regione stessa, come peraltro previsto
 dall'art. 22 della medesima legge regionale n. 14/1996,  esula  dalla
 competenza  legislativa  regionale per quanto attinente la previsione
 che consente di disporre in  materia  di  personale  delle  pubbliche
 amministrazioni,  riservata:  allo  Stato,  anche in contrasto con le
 disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo  n.
 29/1993  che  prevede  che il trasferimento di personale fra comparti
 diversi avviene a  seguito  di  apposito  accordo  stipulato  tra  le
 amministrazioni interessate.